Le prestazioni di osteopatia sono detraibili?

Tutto quello che bisogna sapere in merito alle detrazioni delle prestazioni di osteopatia

Una delle tante domande che molti si chiedono in merito all’osteopatia è se le sue prestazioni rientrano nelle spese sanitarie detraibili. Rispondere a questa domanda non è facile ma grazie a questo articolo, cercheremo di fare un po’ di chiarezza e di redimere tutti i dubbi, partendo dall’osteopatia nel passato, parlando del presente, per poi arrivare a ciò che ci si prospetta nel futuro.

Osteopatia: prestazioni detraibili o no?

Tutte le prestazioni di osteopatia sono detraibili nel proprio 730, nella propria dichiarazione dei redditi? Questo interrogativo è un dubbio che spesso attanaglia diversi pazienti, anche a causa di una comune disinformazione che, spesso, viene divulgata con molta leggerezza. Citando la Circolare 19/E del giugno 2012 dell’Agenzia delle Entrate, al punto 2.2 essa chiarisce in maniera inequivocabile che “Possono essere ammesse alla detrazione d’imposta tutte le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona, anche senza una specifica prescrizione medica.”

A primo acchito, questo significherebbe che possono essere detraibili anche le prestazioni che non sono state prescritte da un medico. In questo modo, dunque, l’Agenzia delle Entrate tutelerebbe e sosterrebbe tutti i pazienti nel proprio diritto di accesso alla sanità privata. Nello specifico, però, le prestazioni di Osteopatia, come quelle di Fisioterapia, sono davvero detraibili?

In realtà questa fantastica disciplina quale è l’Osteopatia, in Italia, non è ancora ben regolamentata, quindi la situazione va chiarita in maniera molto più precisa. L’osteopatia, infatti, facendo un passo indietro, è stata riconosciuta come sanitaria a dicembre 2017. Purtroppo, però, l’interminabile iter burocratico per legiferare e controllare questa nuova professione sanitaria è ancora piuttosto lungo ed in fase di perfezionamento. Questo implica che, per quanto riguarda le prestazioni di osteopatia, ancora oggi, vi è un grande dibattito in merito alla distinzione in base alla qualifica professionale di chi pratica la seduta osteopatica e in merito al fatto che tali spese possano essere detraibili o meno, se tali prestazioni sono effettuate da una figura sanitaria riconosciuta. Capiamo bene nel dettaglio cosa significa.

L’osteopatia e le prestazioni: tra interrogativi e disinformazione

Ancora oggi c’è una grande disinformazione nel pubblico per quanto concerne la detraibilità delle spese sostenute per trattamenti di osteopatia. Tale disinformazione è dovuta anche al fatto che persiste un grande dibattito in merito dell’osteopatia e delle sue applicazioni manipolatorie. Proprio per questo, al fronte di non imbattersi in vicoli ciechi o in informazioni ancora più forvianti o del tutto non veritiere, è fondamentale fare una precisazione che diradi la nebbia che si è andata formando attorno all’osteopatia e a questo argomento delle prestazioni, presumibilmente detraibili.

Anche in questo caso è la stessa Agenzia delle Entrate a intervenire e chiarire la situazione. In particolare, la Circolare 11/E del maggio 2014 al punto 2.1 precisa che “Le spese per prestazioni di Osteopatia, riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, sono detraibili.” Il problema, però, sussistente, nel momento in cui non sono chiare alcune specifiche indicazioni burocratiche attinenti al campo dell’osteopatia che, fortunatamente è in continua evoluzione, accelerando dunque quei processi macchinosi di riconoscimento dell’osteopatia come professione sanitaria riconosciuta. L’osteopata è una figura professionale non ancora annoverata fra quelle sanitarie riconosciute; va ricordato, però, che le prestazioni di osteopatia sono detraibili se rese da iscritti a professioni sanitarie già riconosciute (come nel caso di prestazioni rese da
fisioterapisti).

In altri termini, sono detraibili le prestazioni di osteopatia (alle condizioni sopra evidenziate), ma non quelle rese dagli osteopati (si consulti a tal proposito la circolare n. 19/2012). Le prestazioni chiropratiche, come precisato dall’Agenzia delle entrate con la circolare 17/E/2006 (risposta 1) e la circolare 21/E/2010 (risposta 4.6), sono detraibili soltanto se rese in presenza di una prescrizione medica e solo se eseguite in centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di un medico specialista in fisioterapia o in ortopedia. Va però precisato che osteopatia e chiropratica sono destinate a essere riconosciute come professioni sanitarie. Infatti, la legge n. 3 del 2018, cosiddetta legge Lorenzin, con l’articolo 7, ha istituito nuove professioni sanitarie, tra cui proprio quelle di chiropratico e di osteopata. Il Ministero della salute, col decreto 13 marzo 2018, ha già istituito anche nuovi albi per alcune professioni sanitarie tecniche, purtroppo non sono state definite le modalità procedurali per l’inclusione dell’osteopatia e della chiropratica in ambito sanitario. Ne deriva che, anche se la legge Lorenzin ha posto le basi per il riconoscimento di osteopatia e chiropratica come professioni sanitarie, non sono state modificate le modalità di fruizione delle detrazioni Irpef del 19% per le spese sostenute dai contribuenti per le prestazioni rese da osteopata e chiropratico. Si deve purtroppo concludere, quindi, che per beneficiare delle detrazioni Irpef in relazione a spese sostenute per osteopatia e chiropratica, i contribuenti dovranno attenersi alle condizioni dettate dall’Agenzia delle entrate e riepilogate nella parte iniziale del presente articolo.

Hai già effettuato un controllo dall’osteopata?

In altre parole, le prestazioni di osteopatia sono detraibili?

In base a quanto spiegato, quindi, le prestazioni rese da un osteopata non possono essere detratte tra le spese mediche/sanitarie nella dichiarazione dei redditi (730 o Modello Redditi). Restano invece detraibili le prestazioni di osteopatia riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, se rese da iscritti a tali professioni sanitarie. A titolo di esempio, la prestazione osteopatica resa da un fisioterapista, può essere detratta. Tutto, sicuramente, sarà più chiaro e più semplice nel momento in cui avverrà l’individuazione dell’osteopata come professione sanitaria con l’approvazione del Ddl 1324/2017 (articolo 7, legge 3/2018) che apre, dunque, la strada al riconoscimento dello stesso come figura professionale.

In attesa dell’attuazione di questa legge, però, ad oggi non ci sono novità pratiche e i Caf sono costretti a non poter riconoscere queste spese. In altre parole, dunque, nonostante il riconoscimento dell’osteopatia come professione sanitaria con la legge Lorenzin nel dicembre 2017, ad oggi le normative e i decreti attuativi non sono ancora stati messi in pratica. Anche per quanto riguarda la questione fiscale, l’agenzia delle entrate non permette di detrarre le spese sanitarie dal 730 relative a prestazioni rese da osteopati, a patto che questi non siano allo stesso tempo anche medici o fisioterapisti.

Lo scopo ultimo del trattamento osteopatico consiste inoltre nel trovare la terapia più adatta alla situazione psico fisica del paziente in modo da migliorare a tutti gli effetti la vita e la quotidianità di ogni singolo individuo. Se sei interessato a risolvere fastidi o dolori legati alla problematiche degli acufeni prenota un trattamento osteopatico a Torino al numero 348 149 05 60 o scrivimi all’indirizzo email info@fasoliosteopata.it.

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Caterina Fasoli - Osteopata a Torino

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